Trasferte di lavoro: il rimborso non concorre alla formazione del reddito
Pubblicato il 29/09/16 08:43 [Doc.1708]
di Redazione IL CASO.it
COMUNICATO STAMPA
Trasferte di lavoro, Car Sharing come taxi e mezzi pubblici Il rimborso non concorre alla formazione del reddito
Le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing non concorrono
alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta allâinterno dello stesso
Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di Car
Sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, in
quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. Lo chiarisce la risoluzione n.
83/E di oggi, con la quale lâAgenzia delle Entrate spiega che il Car Sharing va
considerato come unâevoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità .
Esenzione valida anche in caso di âutilizzo incrociatoâ â Fuori dal reddito i rimborsi
erogati dal datore di lavoro ai dipendenti che utilizzano il servizio di Car Sharing per
trasferte allâinterno dello stesso Comune. Ciò vale a prescindere dal fatto che la fattura
emessa dal Car Sharing sia intestata direttamente al dipendente o alla società datore di
lavoro. Il meccanismo di âUtilizzo incrociatoâ, infatti, consente ad un datore di lavoro,
cliente della società di Car Sharing, di essere intestatario delle fatture relative alle spese
di trasporto sostenute dai propri dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate.
Anche in questo caso, quindi, la spesa rimborsata al lavoratore per lâutilizzo del veicolo
non concorre alla formazione del reddito.
Fattura analoga a quella predisposta per i taxi - La fattura emessa dalle società di
Car Sharing nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il
percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza
percorsa, la durata e lâimporto dovuto. Un insieme di informazioni idoneo ad attestare
lâeffettivo spostamento dalla sede di lavoro e lâutilizzo del servizio da parte del
dipendente analogamente ai documenti emessi dai conducenti di taxi. I rimborsi da Car
Sharing, così come quelli previsti per i taxi, non concorrono quindi a formare il reddito
del lavoratore (art.51, comma 5 del TUIR).
Roma, 28 settembre 2016
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