Auto condivisa: esente dall’Irpef il rimborso del datore di lavoro
Pubblicato il 29/09/16 08:52 [Doc.1710]
di Redazione IL CASO.it


Ai fini della non imponibilità, dalla fattura della società che ha fornito il servizio di trasporto devono risultare in dettaglio tutti gli elementi essenziali della prestazione effettuata

Il rimborso delle spese per il car sharing a favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, se documentate, non è assoggettato a imposta sui redditi. Tale servizio rappresenta, infatti, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità[1].
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E del 28 settembre 2016.
È, quindi, possibile equiparare le fatture emesse dalle società del settore ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le ricevute del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico, il cui rimborso non è da assoggettare a tassazione, come previsto dal comma 5 dell’articolo 51 del Tuir.

La normativa vigente prevede, in generale, che, qualora la trasferta o missione si svolga all’interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, siano esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, a differenza delle indennità e dei rimborsi di altre spese di viaggio.
Per le trasferte fuori del territorio comunale non concorrono, invece, a formare il reddito del lavoratore sia le indennità, entro una determinata soglia, sia i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, qualora siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.
La differenza di disciplina ha lo scopo di evitare che le indennità e i rimborsi spese per spostamenti poco rilevanti, che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da terzi, possano sostituire la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.

Pertanto, qualora la fattura emessa dalla società di car sharing nei confronti del dipendente individui il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l’importo dovuto, tali informazioni risultano idonee ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente
In ragione di tale puntuale documentazione, conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale possono essere ricondotti nella medesima previsione esentativa prevista dal comma 5 dell’articolo 51.

Analogamente, anche nell’ipotesi di “utilizzo incrociato”, ovvero nei casi in cui la società/datore di lavoro sia intestataria della fattura emessa dalla società di car sharing, non saranno imponibili gli indennizzi erogati dal datore di lavoro al lavoratore in relazione alla spesa sostenuta per l’utilizzo del veicolo.

[1] Il servizio di car sharing, analogamente al servizio di taxi, consiste nel mettere a disposizione del cliente un’automobile presso un luogo predefinito per consentirgli di raggiungere la destinazione desiderata. Il corrispettivo dovuto è quantificato in ragione dell’effettivo utilizzo del veicolo ovvero in base alla durata e ai chilometri percorsi.

Gianfranco Mingione
pubblicato Mercoledì 28 Settembre 2016
(Fonte: www.fiscooggi.it)


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