La falsa denuncia di furto o di smarrimento di un assegno, dopo la sua consegna al prenditore, configura il reato di calunnia.
Pubblicato il 01/10/16 21:09 [Doc.1724]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. – Sez. VI penale - Sent. n. 40021 del 26 settembre 2016

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che

- "integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, così, il primo ai danni del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione",
- "resta comunque certa l'integrazione del delitto di calunnia anche ove, pur non formulata una diretta accusa di uno specifico reato nella natura di pericolo della calunnia, sia prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d'ufficio a carico di persona determinata "

con la precisazione - a proposito dell' eccepita anteriorità della denuncia rispetto alla negoziazione del titolo - che

"il rapporto temporale - e quindi anche l'eventuale anteriorità del prima rispetto alla seconda - tra denuncia di smarrimento e consegna del titolo non assume rilevanza quanto all'integrazione del reato di calunnia indiretta o reale ove sussista uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la prima e la negoziazione, risultando altrimenti integrata la meno grave figura della simulazione di reato".

Donato Giovenzana - Legale d'impresa.


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