Condominio e attribuzione di parti in proprietà esclusiva
Pubblicato il 03/10/16 08:49 [Doc.1728]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. VI, 22 giugno 2016, n. 12980. Pres. Manna. Rel. Milena Falaschi

Comunione e condominio - Cose e servizi comuni di edifici - genesi di un condominio - smembramento di una precedente proprietà individuale - attribuzione in via esclusiva della proprietà di un bene

Laddove la genesi di un condominio avvenga mediante il successivo smembramento di una precedente proprietà individuale, la volontà dei contraenti di attribuire in via esclusiva la proprietà di un bene che, per sua struttura e ubicazione, dovrebbe considerarsi comune ai condomini, deve emergere in maniera chiara e trasparente dall'atto bilaterale di trasferimento delle singole frazioni condominiali. Del resto, in assenta di un'esplicita manifestazione della volontà delle parti, all'atto meramente unilaterale dell'originario proprietario non potrebbe riconoscersi alcuna efficacia costitutiva o probatoria, potendosi al più rilevare l'esistenza di circostanze oggettive tali da escludere ragionevolmente la natura condominiale del bene, qualora i connotati strutturali o la collocazione dello stesso rendano evidente, al momento della compravendita, la destinazione nell'interesse esclusivo del proprietario originario o di un numero limitato di condomini (in tal senso, Cass., nn. 26766 del 2014; 3257 del 2004; 16292 del 2002; 11877 del 2002; 2670 del 2001; 5442 del 1999; 9221 del 1994; 9062 del 1994; 6103 del 1993; 3679 del 1987; 1806 del 1984).


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