Piano del consumatore per sovraindebitamento non volontariamente provocato
Pubblicato il 06/10/16 08:43 [Doc.1750]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Verona 20 luglio 2016. Giudice Platania.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Indebitamento non volontario - Debiti per mancato pagamento delle rate del mutuo – Piano del consumatore con garanzia al mantenimento della moglie-debitrice prestata dal marito – Mantenimento della proprietà della casa di abitazione come bene essenziale - Istanza di sospensione delle procedura esecutiva immobiliare ex art. 12 bis comma 2 legge n. 3/2012 – Ammissibilità – Omologazione del piano

È omologabile il piano del consumatore derivante da un sovraindebitamento non volontariamente provocato dalla debitrice, per il venir veno dell’apporto della sua famiglia al pagamento delle rate del mutuo.

Risulta omologabile il piano del consumatore in cui è acquisito l’impegno del marito al pagamento di una somma per il mantenimento della moglie-debitrice, in modo che parte dello stipendio della stessa possa essere destinato all’adempimento della proposta prevista nel piano.

È omologabile il piano del consumatore che preveda una cifra inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata alla banca ove fosse proseguito il contratto di mutuo. Il sacrificio richiesto al creditore con l’omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell’immobile ipotecato. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell’alveo dell’economia palese, senza il rischio di cadere nell’usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione.

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Roberta Tedeschi

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