Gratuito patrocinio: liquidazione anche se l’istanza è successiva alla definizione del giudizio
Pubblicato il 06/10/16 20:29 [Doc.1757]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 22 settembre 2016. Pres. Mauro Bernardi. Relatore Luigi Pagliuca

Patrocinio a spese dello stato nel processo civile – Istanza di liquidazione presentata dal difensore dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta – Ammissibilità

Può procedersi alla liquidazione del compenso in favore del legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato che abbia presentato la relativa istanza in un momento successivo alla pronuncia del provvedimento che definisce il procedimento cui la stessa si riferisce, posto che l’art. 83 comma 3 bis del d.p.r. 115/2002, nel testo attualmente vigente, non prevede in modo espresso alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso e che la reiezione della richiesta, in tale ipotesi, contrasta con la ratio della novella, tesa ad esigenze di accelerazione delle procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dello Stato debitore.


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