Gratuito patrocinio: condanna alle spese di parte civile in favore di questa e liquidazione a carico dell’erario
Pubblicato il 06/10/16 20:39 [Doc.1758]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 29 settembre 2016. Giudice Mauro Bernardi.

Patrocinio a spese dello stato – Processo penale – Condanna dell’imputato al rimborso delle spese direttamente in favore della parte civile – Diritto del difensore alla liquidazione del compenso da parte dello stato – Sussistenza

Ove l’imputato sia stato condannato alla rifusione delle spese legali di costituzione della parte civile (ammessa al patrocinio a spese dello stato) in favore direttamente della stessa e non dello stato, come prevede l’art. 110 del d.p.r. 115/2002, il difensore della parte privata non perde il diritto alla liquidazione del compenso a carico dell’erario.


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