Pagamento di spese, interessi di mora e sanzioni a società sottoposta a concordato preventivo
Pubblicato il 11/10/16 10:21 [Doc.1781]
di Redazione IL CASO.it
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 21 settembre 2016.
Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Filippo Canepa e Maurizio Zonca
Mancato pagamento dei tributi â successiva sottoposizione dellâimpresa a concordato preventivo - accertamento e riscossione â illegittimità della cartella nella parte in cui sollecita il pagamento di spese di riscossione, interessi di mora e sanzioni nella misura massima prevista
La facoltà dellâAmministrazione finanziaria di emettere la cartella di pagamento anche durante la fase della procedura concordataria va necessariamente contemperata con il principio della âpar condicio creditorumâ fissato dallâart. 2741 c.c., il quale espressamente prevede che âi creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitoreâ.
Posto che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla proceduta è impedito lâesercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, questâultimo non può eseguire, per debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura con la conseguenza che dal mandato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico (cfr. Cass. sent n. 18078 del 02/07/2008).
Eâ illegittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di una società che abbia in precedenza presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella parte in cui sollecita il pagamento delle spese, dei diritti e dei compensi di riscossione, nonché degli interessi di mora (maturati e maturandi dopo il deposito della domanda di concordato preventivo) e delle sanzioni calcolate nella misura massima del 30%, in quanto un ipotetico soddisfacimento di tale richiesta verrebbe a determinare una inevitabile lesione della âpar condicio creditorumâ.
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