Prescrizione dell'azione disciplinare soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale
Pubblicato il 13/10/16 08:55 [Doc.1803]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 11367 del 31/05/2016. Presidente: Rordorf R. Relatore: De Chiara.

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - Azione disciplinare per fatto costituente reato - Termine di prescrizione - "Dies a quo" - Passaggio in giudicato della sentenza penale - Omessa sospensione del giudizio disciplinare - Irrilevanza.

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò potendo incidere sulla validità dei suoi atti, ma non sul termine iniziale della prescrizione.


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