Ordine di liberazione nelle procedure di vendita disposte dal curatore fallimentare
Pubblicato il 18/10/16 20:28 [Doc.1842]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 13 ottobre 2016. Giudice Laura De Simone.

Fallimento – procedure di vendita dei beni immobili – ordine di liberazione del giudice delegato- ammissibilità

In considerazione della natura delle vendite fallimentari, deve ritenersi possibile, anche in ambito fallimentare, la pronuncia di un ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. da parte del giudice delegato della procedura, a prescindere dalla modalità di liquidazione dei cespiti prescelta dal curatore.


Fallimento – vendita dei beni immobili secondo le regole del codice di procedura civile – ordine di liberazione del giudice delegato- ammissibilità

Quando in sede fallimentare la vendita dei beni immobili è programmata secondo le regole processualcivilistiche, può essere disposto l’ordine di liberazione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c., trattandosi di norma propria dell’espropriazione immobiliare funzionale a consentire al giudice della procedura di disporre la liberazione del cespite da porre in vendita nell’intento di rendere più appetibile il bene e venderlo quindi ad un miglior prezzo e più celermente.

Fallimento – procedure competitive per la vendita dei beni immobili – ordine di liberazione del giudice delegato- ammissibilità

L’ordine di liberazione di cui all’art. 560 c.p.c. può essere emesso dal giudice delegato in ambito fallimentare anche quando il curatore abbia scelto quale modalità di vendita dei beni immobili le procedure competitive ai sensi dell’art. 107, comma 1, l.f. risultando possibile ricorrere alle norme dell’espropriazione forzata per regolare fattispecie non espressamente previste dalla legge fallimentare.

Massima a cura di Laura De Simone.


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