Pignoramento di veicoli e istanza di assegnazione dopo un primo infruttuoso tentativo di vendita
Pubblicato il 22/10/16 07:03 [Doc.1866]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Mantova, 18 ottobre 2016. Giudice Bulgarelli.
Espropriazione forzata - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi â Istanza di assegnazione - Esperimento di un primo infruttuoso tentativo di vendita - NecessitÃ
Lâistanza di assegnazione dei mezzi pignorati ex art. 521-bis c.p.c., analogamente a quanto previsto per gli immobili dallâart. 588 c.p.c., può essere accolta solo dopo che sia stato esperito un primo infruttuoso tentativo di vendita, in modo da salvaguardare la possibilità di ottenere un ricavo maggiore dalla vendita forzata.
Tale interpretazione è coerente sia con lâart. 539 c.p.c. (e come in origine previsto dallâart. 538 c.p.c.), sia con lâart. 529, comma 2, c.p.c., la cui diversa disciplina si giustifica in ragione del fatto che il valore dei beni ârisulta dal listino di Borsa o di mercatoâ, il che offre maggiore certezza in ordine al prezzo rispetto ad una valutazione operata dal locale I.V.G.
Massima a cura di Franco Benassi)
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