Rinuncia al privilegio e diritto di voto nel concordato preventivo
Pubblicato il 22/10/16 09:12 [Doc.1867]
di Redazione IL CASO.it
Appello Catania, 12 ottopbre 2016. Pres. Cordio. Est. Caruso.
Segnalazione e massime a cura del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa
Concordato preventivo - Rinuncia al privilegio - Diritto di voto - Manifestazione della rinuncia entro e non oltre lâadunanza dei creditori
Ai sensi e per gli effetti di cui allâart. 177, comma 2, legge fall., la rinuncia al privilegio, al fine di esprimere il voto nel concordato preventivo, deve precedere il voto e deve essere manifestata espressamente entro e non oltre lâadunanza dei creditori.
Concordato preventivo â Termine per lâesercizio del voto â Natura â Computo
Il termine di venti giorni, stabilito dallâart. 178, comma 4, legge fall., per lâesercizio del diritto di voto successivamente alla chiusura dellâadunanza dei creditori, a mezzo telegramma, lettera, telefax o posta elettronica, non ha natura processuale e ad esso non si applica, pertanto, il disposto dellâart. 155 c.p.c. sul computo dei termini processuali.
Concordato preventivo â Esito del voto â Controllo del tribunale â Revisione della decisione del giudice delegato
Il tribunale è chiamato sempre, e quindi anche dâufficio, a verificare lâesito della votazione ed il raggiungimento o meno delle maggioranze necessarie per lâapprovazione del concordato preventivo (e ciò tanto nel giudizio di omologazione, quanto nel procedimento volto a dichiarare la mancata approvazione della proposta). Le decisioni assunte dal Giudice delegato circa la validità dei voti ed il calcolo delle maggioranze sono, quindi, suscettibili di revisione da parte del Collegio e spetta in quelle fasi al debitore proponente il diritto di muovere contestazioni in ordine ai voti espressi, senza alcuna preclusione.
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