Rinuncia al privilegio e diritto di voto nel concordato preventivo
Pubblicato il 22/10/16 09:12 [Doc.1867]
di Redazione IL CASO.it


Appello Catania, 12 ottopbre 2016. Pres. Cordio. Est. Caruso.

Segnalazione e massime a cura del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa

Concordato preventivo - Rinuncia al privilegio - Diritto di voto - Manifestazione della rinuncia entro e non oltre l’adunanza dei creditori
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177, comma 2, legge fall., la rinuncia al privilegio, al fine di esprimere il voto nel concordato preventivo, deve precedere il voto e deve essere manifestata espressamente entro e non oltre l’adunanza dei creditori.

Concordato preventivo – Termine per l’esercizio del voto – Natura – Computo
Il termine di venti giorni, stabilito dall’art. 178, comma 4, legge fall., per l’esercizio del diritto di voto successivamente alla chiusura dell’adunanza dei creditori, a mezzo telegramma, lettera, telefax o posta elettronica, non ha natura processuale e ad esso non si applica, pertanto, il disposto dell’art. 155 c.p.c. sul computo dei termini processuali.

Concordato preventivo – Esito del voto – Controllo del tribunale – Revisione della decisione del giudice delegato
Il tribunale è chiamato sempre, e quindi anche d’ufficio, a verificare l’esito della votazione ed il raggiungimento o meno delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato preventivo (e ciò tanto nel giudizio di omologazione, quanto nel procedimento volto a dichiarare la mancata approvazione della proposta). Le decisioni assunte dal Giudice delegato circa la validità dei voti ed il calcolo delle maggioranze sono, quindi, suscettibili di revisione da parte del Collegio e spetta in quelle fasi al debitore proponente il diritto di muovere contestazioni in ordine ai voti espressi, senza alcuna preclusione.


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