Concordato preventivo e contestazioni del debitore sull'ammontare dei crediti
Pubblicato il 23/10/16 12:24 [Doc.1869]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Catania, 22 aprile 2016. Pres. Puglisi. Est. Lucia De Bernardin.
Segnalazione e massime a cura del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa
Concordato preventivo - Rinuncia al privilegio - Diritto di voto - Manifestazione della rinuncia entro e non oltre lâadunanza dei creditori
Ai sensi e per gli effetti di cui allâart. 177 l.f., comma II l.f., la rinuncia al privilegio, al fine di esprimere il voto nel concordato preventivo, deve precedere il voto e deve essere manifestata espressamente entro e non oltre lâadunanza dei creditori.
Concordato preventivo â Termine per lâesercizio del voto â Natura â Computo
Il termine di venti giorni, stabilito dallâart. 178 comma IV l.f., per lâesercizio del diritto di voto successivamente alla chiusura dellâadunanza dei creditori, a mezzo telegramma, lettera, telefax o posta elettronica, non ha natura processuale e ad esso non si applica, pertanto, il disposto dellâart. 155 c.p.c.
Concordato preventivo â Voto â Contestazioni ai fini del voto - Adunanza dei creditori
Tutte le contestazioni in ordine alla natura ed alla consistenza dei crediti aventi diritto al voto devono essere formulate in occasione della adunanza dei creditori, cristallizzandosi â in esito alla stessa â lâelenco dei creditori e lâammontare dei relativi crediti, seppur ai soli fini del voto e della determinazione del fabbisogno concordatario.
Concordato preventivo â Voto â Contestazioni del debitore sull'ammontare dei crediti da lui indicati - Adunanza dei creditori
Successivamente alla chiusura della adunanza dei creditori, è precluso al debitore proponente contestare lâammontare dei crediti che egli stesso ha indicato nellâelenco allegato alla domanda di concordato ed in ordine ai quali non ha poi dedotto circostanze sopravvenute.
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