Concordato preventivo e contestazioni del debitore sull'ammontare dei crediti
Pubblicato il 23/10/16 12:24 [Doc.1869]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Catania, 22 aprile 2016. Pres. Puglisi. Est. Lucia De Bernardin.

Segnalazione e massime a cura del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa

Concordato preventivo - Rinuncia al privilegio - Diritto di voto - Manifestazione della rinuncia entro e non oltre l’adunanza dei creditori
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177 l.f., comma II l.f., la rinuncia al privilegio, al fine di esprimere il voto nel concordato preventivo, deve precedere il voto e deve essere manifestata espressamente entro e non oltre l’adunanza dei creditori.

Concordato preventivo – Termine per l’esercizio del voto – Natura – Computo
Il termine di venti giorni, stabilito dall’art. 178 comma IV l.f., per l’esercizio del diritto di voto successivamente alla chiusura dell’adunanza dei creditori, a mezzo telegramma, lettera, telefax o posta elettronica, non ha natura processuale e ad esso non si applica, pertanto, il disposto dell’art. 155 c.p.c.

Concordato preventivo – Voto – Contestazioni ai fini del voto - Adunanza dei creditori
Tutte le contestazioni in ordine alla natura ed alla consistenza dei crediti aventi diritto al voto devono essere formulate in occasione della adunanza dei creditori, cristallizzandosi – in esito alla stessa – l’elenco dei creditori e l’ammontare dei relativi crediti, seppur ai soli fini del voto e della determinazione del fabbisogno concordatario.

Concordato preventivo – Voto – Contestazioni del debitore sull'ammontare dei crediti da lui indicati - Adunanza dei creditori
Successivamente alla chiusura della adunanza dei creditori, è precluso al debitore proponente contestare l’ammontare dei crediti che egli stesso ha indicato nell’elenco allegato alla domanda di concordato ed in ordine ai quali non ha poi dedotto circostanze sopravvenute.


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