Diritto alla salute del disabile e assistenza da parte del convivente more uxorio
Pubblicato il 25/10/16 07:58 [Doc.1878]
di Redazione IL CASO.it


Corte Costi., sentenza 23 settembre 2016 n. 213 (Pres. Grossi, est. Criscuolo)

ASSISTENZA - LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP - PERMESSI AL LAVORATORE PER L'ASSISTENZA AL PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ - SOGGETTI BENEFICIARI - CONVIVENTE MORE UXORIO

Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. La norma, non includendo il convivente nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, viola l’art. 3 Cost. per contraddittorietà logica, atteso che la disposizione intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile. La convivenza more uxorio rilevante va intesa come relazione che si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.: la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost. In questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.


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