Diritto alla salute del disabile e assistenza da parte del convivente more uxorio
Pubblicato il 25/10/16 07:58 [Doc.1878]
di Redazione IL CASO.it
Corte Costi., sentenza 23 settembre 2016 n. 213 (Pres. Grossi, est. Criscuolo)
ASSISTENZA - LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP - PERMESSI AL LAVORATORE PER L'ASSISTENZA AL PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÃ - SOGGETTI BENEFICIARI - CONVIVENTE MORE UXORIO
Deve essere dichiarata lâillegittimità costituzionale dellâart. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per lâassistenza, lâintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dallâart. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per lâassistenza alla persona con handicap in situazione di gravità , in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. La norma, non includendo il convivente nellâelencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, viola lâart. 3 Cost. per contraddittorietà logica, atteso che la disposizione intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile. La convivenza more uxorio rilevante va intesa come relazione che si fondi su una relazione affettiva, tipica del ârapporto familiareâ, nellâambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle âaggregazioniâ cui fa riferimento lâart. 2 Cost.: la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dellâuna e dellâaltro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dellâart. 3 Cost. In questo caso lâelemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dallâesigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dellâuomo ex art. 2 Cost.
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