Trascrizione della sentenza di fallimento ai sensi dell’art. 64, comma 2, legge fall.
Pubblicato il 25/10/16 13:08 [Doc.1886]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Reggio Emilia, 13 ottobre 2016. Pres. Savastano. Rel. Maserati.

Segnalazione e massima a cura del Dott. Filippo Salvardi e degli Avv.ti Stefania Iotti e Ilaria Lenzini

Trascrizione sentenza di fallimento – atti a titolo gratuito – reclamo ex artt. 2674-bis c.c. e 113 disp att. c.c. – modalità di trascrizione

Le trascrizioni nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 64 comma II L. Fall. vanno effettuate presentando due note: la prima avrà “codice 617 – sentenza dichiarativa di fallimento” e sarà eseguita a favore della massa dei creditori e contro il fallito; la seconda avrà “codice 600 – atto generico”, riporterà nell’indicazione dell’oggetto “apprensione dei beni al fallimento ex art. 64 comma II L. Fall.” e sarà effettuata sempre a favore della massa dei creditori ma contro sia il fallito sia il terzo avente causa.


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