Trascrizione della sentenza di fallimento ai sensi dellâart. 64, comma 2, legge fall.
Pubblicato il 25/10/16 13:08 [Doc.1886]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Reggio Emilia, 13 ottobre 2016. Pres. Savastano. Rel. Maserati.
Segnalazione e massima a cura del Dott. Filippo Salvardi e degli Avv.ti Stefania Iotti e Ilaria Lenzini
Trascrizione sentenza di fallimento â atti a titolo gratuito â reclamo ex artt. 2674-bis c.c. e 113 disp att. c.c. â modalità di trascrizione
Le trascrizioni nei registri immobiliari ai sensi dellâart. 64 comma II L. Fall. vanno effettuate presentando due note: la prima avrà âcodice 617 â sentenza dichiarativa di fallimentoâ e sarà eseguita a favore della massa dei creditori e contro il fallito; la seconda avrà âcodice 600 â atto genericoâ, riporterà nellâindicazione dellâoggetto âapprensione dei beni al fallimento ex art. 64 comma II L. Fall.â e sarà effettuata sempre a favore della massa dei creditori ma contro sia il fallito sia il terzo avente causa.
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