Vendite coattive: contenuto dellâordinanza di vendita, della pubblicità e della stima
Pubblicato il 26/10/16 08:41 [Doc.1894]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., sez. III, 25 ottobre 2016, n. 21480. Pres. Roberta Vivaldi. Relatore Augusto Tatangelo.
Segnalazione Dott. Mirco Sidoli
Vendite coattive - Espropriazione immobiliare â Contenuto dellâordinanza di vendita e della pubblicità â Contenuto della relazione di stima â Oneri di terzi â Informazioni rilevanti nella determinazione del valore - Onere degli offerenti di esaminare la relazione di stima - Fattispecie - Sentenza che condanna il debitore a demolire parte dellâimmobile - Aliud pro alio - Pericolo di evizione parziale - Esclusione
Nella vendita coattiva posta in essere nellâambito dellâespropriazione immobiliare, non tutte le circostanze rilevanti ai fini della precisa individuazione delle caratteristiche del bene offerto in vendita, così come l'esistenza di eventuali oneri o diritti di terzi inerenti allo stesso, e in generale le informazioni comunque rilevanti ai fini della determinazione del suo valore, devono essere dettagliatamente esposte nell'ordinanza di vendita e indicate nella relativa pubblicità , purché esse siano comunque ricavabili dall'esame della relazione di stima e del fascicolo processuale, che è onere (e diritto) degli interessati all'acquisto consultare prima di formulare le offerte. Eâpertanto onere degli offerenti interessati all'acquisto esaminare, prima di formulare lâofferta, la relazione di stima e gli atti del processo, dai quali dovrebbe emergere chiaramente ogni circostanza rilevante ai fini della valutazione e della convenienza dellâacquisto.
La mancata indicazione nellâordinanza di vendita e nella relativa pubblicità dellâesistenza di una sentenza che condanna il debitore a demolire parte dellâimmobile subastato non comporta alcun vizio della vendita e non configura unâipotesi di aliud pro alio né un pericolo di evizione parziale.
(Massima a cura di Franco Benassi)
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