Criterio presuntivo della ‘maternal preference’
Pubblicato il 27/10/16 08:48 [Doc.1900]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, Sez. I, 14 settembre 2016, n. 18087. Pres. Di Palma. Rel. Giancola.

CRITERIO DELLA CD. MATERNAL PREFERENCE (PREFERENZA PER IL COLLOCAMENTO PRESSO LA MADRE)

Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario.
Pertanto, se i figli sono di età prescolare o scolare, la madre resta il genitore con il quale i bambini devono convivere prevalentemente, secondo il criterio presuntivo della “maternal preference”. Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario.
Pertanto, se i figli sono di età prescolare o scolare, la madre resta il genitore con il quale i bambini devono convivere prevalentemente, secondo il criterio presuntivo della “maternal preference”.


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