Intermediazione nella cessione di quote sociali e diritto al compenso del mediatore
Pubblicato il 27/10/16 17:15 [Doc.1905]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Ravenna, 15 settembre 2016. Giudice Farolfi.

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Stefano Ferrero del Foro di Milano

Mediazione - Intermediazione nella cessione di quote sociali - Attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Iscrizione nella sezione d) del ruolo di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. n. 452 del 1990 - Necessità - Fondamento

L'intermediazione nella cessione di quote sociali richiede l'iscrizione non già nella sezione sub a) del ruolo di cui all'art. 3, comma 2, d.m. 21 dicembre 1990 n. 452, relativo agli agenti che svolgano attività per la conclusione di affari relativi a immobili ed aziende, ma in quella sub d), riservata non solo agli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, ma anche a tutti quegli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti: il trasferimento da un soggetto all'altro di una quota di partecipazione ad una società commerciale non è infatti qualificabile come trasferimento della proprietà e del godimento di un'azienda, indipendentemente dall'attività e dal patrimonio della stessa.


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