La tassazione dei finanziamenti: regime dell’imposta sostitutiva - 1
Pubblicato il 28/10/16 08:18 [Doc.1910]
di Redazione IL CASO.it


Le operazioni di credito a medio e lungo termine sono assoggettate ad un sistema fiscale agevolato, il cui ambito applicativo è stato esteso anche a soggetti diversi dalle banche

Il regime impositivo disciplinato dagli articoli 15-20 bis del Dpr 601/1973 prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva. In altri termini, il regime fiscale in esame consente l’esonero dal pagamento di tutti i tributi indiretti (“imposte d’atto”), che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti posti in essere per effettuare le operazioni di finanziamento.

Introdotto nel 1973, il regime ha subito nel corso degli anni numerosi ritocchi, che hanno interessato di volta in volta i diversi profili applicativi (aliquota, adempimenti, ambito soggettivo e oggettivo), fino ad assumere le caratteristiche di un regime opzionale per effetto delle modifiche apportate dal Dl 145/2013 e, da ultimo, dal Dl 91/2014. In tal modo, il legislatore ha voluto recuperare l’originaria funzione agevolativa dell’istituto, lasciando alle parti la valutazione circa l’opportunità o meno di applicazione del regime.

Tanto premesso, di seguito un quadro di sintesi dell’assetto attuale della disciplina, come risultante dai più recenti interventi legislativi, con particolare riguardo all’ambito applicativo, ai criteri di determinazione della base imponibile e alle aliquote d’imposta.

Ambito applicativo
L’ambito di applicazione del regime impositivo in esame è stato progressivamente ampliato rispetto all’assetto originario. In questo modo, il legislatore ha voluto “incrementare l’offerta fiscalmente agevolata di credito”, coinvolgendo, oltre alle banche, anche investitori istituzionali non bancari.

L’imposta sostitutiva si applica, su opzione:
alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (cioè, la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi) effettuate dalle banche (articolo 15, Dpr 601/1973)
alle operazioni di finanziamento delle opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità effettuate da Cassa depositi e prestiti Spa (articolo 5, comma 7, lettera b, Dl 269/2003, richiamato dall’articolo 15 del Dpr 601/1973)
alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative dalle banche nei settori del credito per il lavoro italiano all’estero, del credito all’artigianato, del credito cinematografico, del credito teatrale, del credito di rifinanziamento e del credito peschereccio di esercizio (articolo 16, Dpr 601/1973)
alle operazioni di finanziamento, la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, poste in essere da società di cartolarizzazione, da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi delle normative emanate da Stati membri della Ue e dagli Oicr costituiti negli Stati membri della Ue e negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 17 bis Dpr 601/1973)
alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni (articolo 20-bis Dpr 601/1973)
alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti (articolo 2, comma 1-bis, Dl 220/2004).

Con riferimento, in particolare, a quest’ultima tipologia di operazioni, l’applicazione dell’imposta sostitutiva opera sia riguardo ai finanziamenti destinati all’acquisto a titolo derivativo, sia a quelli destinati all’acquisto a titolo originario. Ne consegue che l’imposta sostitutiva è applicabile anche ai finanziamenti concessi per la costruzione di abitazioni, mentre non è applicabile ai finanziamenti destinati alla ristrutturazione.
In ogni caso, è esclusa l’applicabilità del regime agevolato ai finanziamenti concessi per finalità diverse dall’acquisto di immobili appartenenti alla categoria di abitazione (cfr risoluzione 49/E del 22 aprile 2005).

Inoltre, nel novero delle “operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazione” rientrano anche le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei loro iscritti per l’estinzione di mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo. “A tale conclusione si perviene sulla scorta della considerazione che l’operazione con la quale si estingue il mutuo originario, per accenderne uno nuovo, finalizzato sempre all’acquisto dell’immobile ad uso abitativo per il quale era stato contratto l’originario finanziamento, rileva in modo unitario, in quanto motivato da un’unica causa, l’acquisto dell’abitazione” (cfr risoluzione 68/E del 28 febbraio 2008). Quindi, non rientrano nel campo di applicazione del regime in esame le operazioni di finanziamento diverse dal mutuo o aventi finalità diverse dall’acquisto di abitazioni (cfr circolare 19/E del 9 maggio 2005).

L’imposta si applica anche a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni di finanziamento, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.
Al contrario, per espressa previsione normativa, gli atti giudiziari relativi alle suindicate operazioni sono assoggettati alle imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse scontano l’imposta di bollo (articolo 15, comma 2).

La nozione di finanziamento
Ai fini dell’applicazione del regime agevolato, assume rilievo la natura dell’operazione, nel senso che la stessa deve realizzare un finanziamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale in concreto adottata.
La giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi in più di un’occasione sulla nozione di finanziamento, dandone una lettura di tipo sostanziale, in base alla quale è tale la “provvista di disponibilità finanziarie, cioè la possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tal senso assunto dall'istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto contrattualmente” (cfr Corte di cassazione, sentenza n. 4611 del 29 marzo 2002). Tutto ciò, si ribadisce, indipendentemente dallo strumento giuridico-economico attraverso cui il finanziamento viene in concreto erogato.
Alla luce di tale accezione di finanziamento, anche l’apertura di credito in conto corrente è stata ritenuta rientrante nel novero delle operazioni agevolabili.

Al contrario, l’Amministrazione ha escluso dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva la costituzione di una garanzia ipotecaria, correlata a una operazione di ricognizione di debito con contestuale stipulazione con il debitore di un piano di rientro di durata superiore ai 18 mesi (cfr circolare ministeriale n. 240 del 22 dicembre 1999).
Analogamente, l’imposta sostitutiva non si applica “laddove il soggetto accreditato non veda ampliata la propria liquidità, ma ottenga soltanto una dilazione nell’adempimento del suo debito” (cfr circolare 12/T del 27 dicembre 2002).
Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva in commento anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie (cfr risoluzione 121/E del 13 dicembre 2011; in senso difforme, tuttavia, cfr Corte di cassazione, sentenza n. 695 del 16 gennaio 2015).


1 – continua
Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 27 Ottobre 2016
(www.fiscooggi.it)


© Riproduzione Riservata