DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017: depositi delle procedure concorsuali
Pubblicato il 28/10/16 19:37 [Doc.1914]
di Redazione IL CASO.it


Bozza
Art. 64
(Gestione accentrata delle risorse delle procedure concorsuali ed esecutive ed in sequestro
conservativo)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate
del “Fondo unico giustizia”:
a) salvo che nei casi di cui all’articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell’attivo fallimentare, le somme giacenti in
conti correnti accesi a norma dell’articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n.
267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a
risparmio, ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro
conservativo ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri
operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.


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