Procedimento di vendita nell’espropriazione forzata immobiliare e modalità del ribasso del prezzo base d’asta
Pubblicato il 04/11/16 19:31 [Doc.1940]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 16 settembre 2016. Giudice Colandrea.

Segnalazione e massima a cura del dott. Valerio Colandrea, Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Procedimento di vendita – Esito negativo del tentativo di vendita – Ribasso del prezzo base d’asta – Modalità.

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la disposizione dell’art. 591, secondo comma, primo periodo, c.p.c. (come novellata per effetto del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119), laddove stabilisce che – in caso di esito negativo della vendita forzata – “il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà”, non è diretta a bloccare le operazioni di vendita in caso di raggiungimento – dopo quattro tentativi di vendita – di un prezzo inferiore alla metà della valore del compendio, bensì ha per converso una funzione “acceleratoria” della vendita, nel senso cioè che l’espletamento di almeno quattro tentativi di vendita con esito negativo costituisce il presupposto perché il giudice – nell’autorizzare un ulteriore tentativo – possa operare un ribasso del prezzo “maggiorato” rispetto a quello “ordinario” (segnatamente, il ribasso fino alla metà in luogo di quello fino ad un quarto).


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