Condizioni per il riconoscimento della collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 cod. civ.
Pubblicato il 04/11/16 19:32 [Doc.1941]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 26 luglio 2016. Giudice Colandrea.

Segnalazione e massime a cura del dott. Valerio Colandrea, Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Privilegi – Collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art. 2776, primo e secondo comma, cod. civ. – Infruttuosa esecuzione sui beni mobili – Esperimento di azione esecutiva mobiliare – Necessità.

In tema di privilegio ex art. 2776, primo e secondo comma, cod. civ., ai fini del riconoscimento della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili non è sufficiente la ragionevole certezza della incapienza e/o dell’insufficienza di una eventuale esecuzione mobiliare sul patrimonio del debitore, bensì occorre che il creditore abbia previamente esperito infruttuosamente un pignoramento o un intervento nell'esecuzione mobiliare.


Privilegi – Collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ex art. 2776, primo e secondo comma, cod. civ. – Esperimento di azione esecutiva mobiliare successivamente all’avvio di esecuzione immobiliare – Ammissibilità.

In tema di privilegio ex art. 2776, primo e secondo comma, cod. civ., ai fini del riconoscimento della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili non occorre che l’infruttuosa esecuzione sui mobili abbia luogo prima del pignoramento immobiliare, potendosi verificarsi in qualsiasi momento (e, quindi, anche in pendenza dell’esecuzione immobiliare), purché prima dell’udienza fissata per la discussione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita immobiliare.


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