Nullità , annullabilità e risoluzione del contratto quadro e cessione degli strumenti finanziari
Pubblicato il 09/11/16 17:35 [Doc.1963]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bologna, 17 ottobre 2016.
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Alessandro Giorgetta e del Dott. Giulio Di Fabio.
Intermediazione finanziaria â azione di nullità e/o annullamento del contratto quadro - risoluzione del contratto â inammissibilità - cessione dei titoli â convalida del contratto
In tema di giudizi relativi alla domanda di declaratoria di nullità , annullabilità e risoluzione di un contratto unico per la prestazione di servizi dâinvestimento, lâintervenuta cessione a terzi, da parte dellâattore, dei titoli per cui è causa, deve condurre al rigetto della domanda per sopravvenuta mancanza di presupposti della stessa, comportando, in caso di un eventuale accoglimento, effetti restitutori divenuti ormai inattuabili e, valutata con riguardo allâazione di annullamento, unâipotesi di convalida del contratto ai sensi del 1444 c.c.
Intermediazione finanziaria â obblighi informativi dellâintermediario â domanda di risarcimento â cessione dei titoli - inammissibilità della domandaâ nesso di causalitÃ
La domanda di risarcimento del danno per lâinadempimento degli obblighi di informazione, tutela e diligenza ex art. 21 T.U.F., non può trovare accoglimento nel caso in cui, nelle more del relativo il giudizio, lâattore abbia ceduto a terzi i titoli per cui è causa, in quanto tale cessione è idonea ad interrompere il nesso di causalità richiesto dallâart. 1223 c.c., non potendosi più ritenere il danno lamentato dagli attori una âconseguenza immediata e direttaâ dellâinadempimento dei convenuti.
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