Inadempimento contrattuale degli amministratori e responsabilità risarcitoria ex art. 2395 c.c.
Pubblicato il 09/11/16 17:42 [Doc.1965]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Roma, 17 ottobre 2016.

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Alessandro Giorgetta e del Dott. Giulio Di Fabio.

Società - Di capitali – Società per azioni – Amministratori – Responsabilità – Azione del socio e del terzo danneggiato – Ex Art. 2395 cod. civ. – Mero fatto dell’inadempimento della società – Esclusione – Fondamento.
In tema di azione di responsabilità promossa dal terzo nei confronti degli amministratori, le condotte di quest’ultimi, ovverosia l’aver assicurato l’adempimento di pregresse forniture e successivamente l’aver contestato la sovrafatturazione da parte della società fornitrice, nonché l’aver richiesto un piano di rientro alla società cessionaria dei crediti, devono essere ricondotte, per il principio dell’immedesimazione organica, ad inadempimenti da parte della società nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto contrattuale, piuttosto che ad atti illeciti compiuti in occasione dello svolgimento dell’incarico gestorio secondo la previsione dell’art. 2395 c.c., di talché deve ritenersi esclusa una responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente.


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