Inadempimento contrattuale degli amministratori e responsabilità risarcitoria ex art. 2395 c.c.
Pubblicato il 09/11/16 17:42 [Doc.1965]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Roma, 17 ottobre 2016.
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Alessandro Giorgetta e del Dott. Giulio Di Fabio.
Società - Di capitali â Società per azioni â Amministratori â Responsabilità â Azione del socio e del terzo danneggiato â Ex Art. 2395 cod. civ. â Mero fatto dellâinadempimento della società â Esclusione â Fondamento.
In tema di azione di responsabilità promossa dal terzo nei confronti degli amministratori, le condotte di questâultimi, ovverosia lâaver assicurato lâadempimento di pregresse forniture e successivamente lâaver contestato la sovrafatturazione da parte della società fornitrice, nonché lâaver richiesto un piano di rientro alla società cessionaria dei crediti, devono essere ricondotte, per il principio dellâimmedesimazione organica, ad inadempimenti da parte della società nellâambito dellâesecuzione di un rapporto contrattuale, piuttosto che ad atti illeciti compiuti in occasione dello svolgimento dellâincarico gestorio secondo la previsione dellâart. 2395 c.c., di talché deve ritenersi esclusa una responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dellâaltro contraente.
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