Principio di non modificabilità del voto nel concordato preventivo
Pubblicato il 12/11/16 18:38 [Doc.1985]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Monza, 4 novembre 2016. Giudice Nardecchia.
Concordato preventivo - Espressione del voto - Principio di non modificabilità del voto precedentemente espresso - Possibilità di esprimere un voto favorevole successivamente allâadunanza â Eccezioni
La modifica apportata dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 allâart. 178, comma 4, legge fall. da una parte comporta lâimpossibilità di computare le adesioni al concordato di coloro che hanno modificato il voto negativo dato precedentemente e, dallâaltra parte, consente di esprimere per la prima volta un voto sfavorevole dopo la chiusura del verbale relativo allâadunanza dei creditori.
In tal modo, è stato introdotto il principio della non modificabilità del voto, il quale subisce come unica eccezione quella conseguente allâapplicazione dellâarticolo 179, comma 2, legge fall. (così come modificato dalla novella del 2012) per lâipotesi che nel lasso di tempo che va dallâapprovazione del concordato allâomologa vengano a mutare le condizioni di fattibilità del piano e quindi di adempimento della proposta, mutamento a fronte del quale il commissario giudiziale ha lâonere di avvisare i creditori, i quali hanno la possibilità di modificare il voto precedentemente espresso costituendosi nel giudizio di omologa.
Massima a cura di Franco Benassi
© Riproduzione Riservata