Crisi di impresa e dell'insolvenza: elementi di valutazione sulla qualità del testo del disegno di legge
Pubblicato il 15/11/16 06:59 [Doc.1992]
di Redazione IL CASO.it


Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
A.C. 3671-bis - Dossier n° 136 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
15 novembre 2016

Contenuto
Il disegno di legge all'esame del Comitato, dal quale è stato stralciato l'articolo 15, riguardante l'amministrazione straordinaria, è frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha terminato i sui lavori il 29 dicembre dello stesso anno.
L'esigenza di una riforma nasce dalla necessità, avvertita da tempo dagli studiosi e dagli operatori del settore, di un approccio alle procedure concorsuali non più episodico ed emergenziale, bensì sistematico e organico, in modo da ricondurre a linearità un sistema divenuto nel tempo troppo farraginoso per le modifiche intervenute sulle originarie norme del 1942.
Sono, inoltre, numerose le sollecitazioni per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza provenienti dall'Unione europea (raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014; regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015) e dai princìpi della model law, elaborati in tema di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral). A tali principi hanno aderito molti Paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati Uniti d'America) ed il loro recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi Paesi.
I principali profili innovativi del disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali appaiono i seguenti:
nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di "allerta", finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria;
la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie;
l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali; in particolare, le procedure di maggiori dimensioni sono assegnate al tribunale delle imprese (a livello di distretto di corte d'appello);
l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale; tale strumento vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti;
la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa;
la previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni;
le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza maturata dall'introduzione di tale istituto con la legge n. 3 del 2012;
l'introduzione di una specifica disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, che va a colmare una lacuna dell'attuale legge fallimentare.

Tipologia del provvedimento
Il disegno di legge all'esame del Comitato, dal quale è stato stralciato l'articolo 15, riguardante l'amministrazione straordinaria, è stato presentato in prima lettura alla Camera. Il disegno di legge originario (A. C. 3671) è corredato sia della relazione per l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione per l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).
È sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione a norma dell'articolo 16-bis, comma 6 del regolamento della Camera, in quanto formulato in termini di delega al Governo.

Omogeneità delle disposizioni
Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo, essendo volto a delegare il Governo ad una riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione
L'articolo 4, comma 1, lettera a) delega il Governo ad attribuire la competenza in materia di "procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale", ad un'apposita "sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti".
Andrebbe valutata l'opportunità di verificare se, come sembrerebbe, sia necessario intervenire esclusivamente sulla legge n. 3 del 2012; qualora si rendesse necessario, invece, intervenire anche sul regolamento n. 202 del 2014, andrebbe valutata l'opportunità di autorizzare espressamente il Governo ad introdurvi le opportune modifiche.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo
Disposizioni di delega Oggetto della delega L'articolo 1, comma 2, nell'indicare l'oggetto della delega, attribuisce tra l'altro al Governo il compito di curare "il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie". Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire tale previsione, in particolare là dove si richiamano le "norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega", anche al fine di circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato.
Principi e criteri direttivi Le previsioni di delega sono in via generale ben strutturate, con la chiara individuazione dell'oggetto, delle procedure, dei principi generali e dei principi e criteri direttivi specifici per ogni singolo ambito di esercizio della delega stessa. Fanno eccezione, all'articolo 6, comma 1, sulla procedura di concordato preventivo, le lettere o) e p) e, all'articolo 11, comma 1, sulle garanzie non possessorie, la lettera e), che risultano formulate in termini generici, fino a coincidere con l'oggetto della delega.
Scorrimento dei termini L'articolo 1, comma 3, ultimo periodo stabilisce che "Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 [dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge] o successivamente".
Con riferimento a tale previsione del ricorso alla così detta «tecnica dello scorrimento», che non permette 2 di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento»" e che, in recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.
Nel caso di specie, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile dal momento che il medesimo comma 3, al secondo periodo, fissa il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere "entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega", precisando che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni. Infatti, il termine per la trasmissione escluderebbe la possibilità che il termine per l'espressione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega o successivamente.



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