Le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia e la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973
Pubblicato il 15/11/16 19:01 [Doc.1997]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Benevento, 22 settembre 2016. Giudice Serena Berruti.

Opposizione a cartella esattoriale - Riscossione di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia - Applicabilità della decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 -Esclusione.

L’art. 145 comma 9 del T.U.B., nel disciplinare la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia effettua un rinvio esplicito, per i termini e le modalità, alle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973, analogamente a quanto previsto, sia pure indirettamente, tramite un rinvio alla legge 602/1973, dal Codice della Strada. In entrambi i casi si deve però escludere che il detto rinvio possa estendersi all’art. 25 del D.P.R. 602/1973 ed in particolare alla lettera c, essendo detta norma (che disciplina i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento e prevede alla lettera c il termine del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio) volta a disciplinare una fattispecie del tutto differente rispetto a quella della riscossione delle sanzioni amministrative, siano esse irrogate per violazioni tipizzate nel T.U.B. o nel Codice della Strada.

Infatti, il richiamo alla normativa in materia di riscossione tramite ruoli, deve ritenersi effettuato, nel caso di sanzioni amministrative, esclusivamente per determinare le modalità di esecuzione di un provvedimento che già costituisce titolo esecutivo, salva la possibilità di ottenimento della sospensione della relativa efficacia esecutiva in sede di impugnazione dello stesso. Non sussiste pertanto l’esigenza di prevedere un termine decadenziale, che invece è sentita in materia tributaria in quanto solo con l'iscrizione nei ruoli il titolare del diritto rende esigibile la prestazione pecuniaria che costituisce il tributo (Cass. 16569/2005 e Cass. 5672/2000, sentenze che trattano la questione dell’applicabilità del termine di decadenza previsto dal D.P.R. 602/1973, abrogato con il d.l.106/2005, per la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della Strada).

Si ritiene pertanto che per le sanzioni irrogate in relazione ad illeciti amministrativi, e dunque anche per quelle irrogate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza, gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati dalla sola prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (Cass. 16569/2005 e Cass. 5672/2000).

Massime a cura della dott.ssa Sara Fischetti


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