Società ammessa alla procedura di concordato preventivo e opposizione allâesecuzione esattoriale
Pubblicato il 16/11/16 08:57 [Doc.1998]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Asti, 4 novembre 2016. Giudice Marta Caineri.
Segnalazione avvocato Massimiliano Ratti
Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Esecuzione esattoriale - Ragione di credito maturata in data anteriore - Divieto - Opposizione allâesecuzione - AmmissibilitÃ
La contestazione della procedibilità di unâesecuzione forzata intrapresa nei confronti di soggetto ammesso a procedura concorsuale concerne il profilo della pignorabilità dei beni dellâesecutato, sub specie di suscettibilità degli stessi ad essere assoggettati ad esecuzione forzata individuale.
Non può considerarsi sorto successivamente allâapertura della procedura concorsuale, ed essere quindi coattivamente eseguita sul patrimonio del debitore a mezzo di esecuzione individuale, una ragione di credito che trovi il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca anteriore, seppur accertata in epoca successiva.
(Nel caso di specie, lâagente per la riscossione aveva promosso, nei confronti di società ammessa alla procedura di concordato preventivo, unâespropriazione presso terzi sulla base di una ragione di credito accertata successivamente ma maturata in data anteriore allâinizio della procedura.)
Massima a cura di Franco Benassi
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