Ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, distinzione
Pubblicato il 17/11/16 09:26 [Doc.2007]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione penale, sez. V, 23 giugno 2016, n. 42572. Pres. Savani. Rel. Guardiano.

Società - Amministratore di fatto - Funzioni direttive - Valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità
La prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

(Nel caso di specie, sono emersi da un lato, il diretto interesse dell’imputato nella conduzione della società fallita, dall'altro il concreto esercizio da parte sua di un ruolo di gestione effettiva, concretizzatosi nell'assunzione di lavoratori nell'interesse della suddetta società, che venivano da lui retribuiti, nonostante l'amministratore di diritto fosse altra persona.)

Reati fallimentari - Amministratore di fatto - Doveri dell'amministratore di diritto - Penale responsabilità – Sussistenza
In tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili.

Bancarotta fraudolenta – Elemento soggettivo - Consapevole volontà dei singoli atti di distrazione e della idoneità dei medesimi a cagionare danno ai creditori
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta anche per l'amministratore "di fatto" consiste nella consapevole volontà dei singoli atti di distrazione e della idoneità dei medesimi a cagionare danno ai creditori, in quanto privi di sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa, in considerazione, ad esempio, della natura fittizia dell'operazione, che incide negativamente sul patrimonio della società.

Bancarotta fraudolenta documentale generica – Elemento soggettivo - Dolo generico, nella forma del dolo intenzionale
Nella bancarotta fraudolenta documentale generica, l’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili e dalla consapevolezza che questa rende o potrà rendere impossibile ovvero difficile, la ricostruzione delle vicende del patrimonio del fallito.

Bancarotta fraudolenta e ricettazione prefallimentare – Distinzione - Mancanza di accordo con l'imprenditore dichiarato fallito
Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma 3, n. 2 legge fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito; pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1 e art. 223, comma 1, legge fall. e non a norma del citato art. 232.

Massime a cura di Redazione IL CASO.it


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