Rivendita di strumenti finanziari nei confronti della propria clientela retail nel cd. mercato grigio
Pubblicato il 24/11/16 09:09 [Doc.2044]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 17292 del 24/08/2016. Presidente: Giancola MC. Estensore: Genovese FA.

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - Strumenti finanziari - Collocamento presso operatori istituzionali - Successiva vendita ai risparmiatori "retail" nel cd. mercato grigio - Legittimità - Omesso diretto collocamento presso il pubblico dei risparmiatori - Irrilevanza - Fondamento.

La rivendita di strumenti finanziari (nella specie, "bond" Cirio) da parte di operatori qualificati, presso i quali erano stati precedentemente collocati, nei confronti della propria clientela "retail" nel cd. mercato grigio (cioè, prima che i titoli siano emessi ufficialmente) comporta il radicarsi di obblighi informativi specifici da parte dei predetti operatori e costituisce una vendita lecita e legittima di cosa futura, consentita dall'art. 100 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, sicché deve escludersi la nullità del negozio per non essere stato il collocamento dei titoli eseguito direttamente presso il pubblico dei risparmiatori.


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