Procedimento sommario di cognizione e termine per la proposizione delle istanze istruttorie
Pubblicato il 24/11/16 20:51 [Doc.2048]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Trani - ordinanza pubblicata 07/09/2016, estensore giudice monocratico dr. Enzo Varricchio.

Segnalazione e massima a cura del Dott. Antonio Valenza

Procedimento sommario ex artt. 702 bis, ter, quater, c.p.c. - Termine per la proposizione delle richieste istruttorie

Nel rito sommario di cognizione, il termine ultimo per articolare le richieste istruttorie coincide con l’udienza in cui il giudice è chiamato ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c. a valutare se ordinare o meno il mutamento del rito da sommario a ordinario, con la conseguenza che, in caso di omessa formulazione in tale termine di alcuna richiesta istruttoria, si proseguirà con il rito sommario e anche la decisione finale sarà allo stato degli atti versati dalle parti.

L’ipotesi di concessione di un ulteriore termine per la formulazione di richieste istruttorie, si configura solo nel caso di mutamento del rito da sommario in ordinario, visto l’espresso richiamo all’art. 183 contenuto nel comma terzo dell’art. 702 ter c.p.c.


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