Decreto legge in materia fiscale:
Pubblicato il 25/11/16 08:46 [Doc.2053]
di Redazione IL CASO.it


Il senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge in materia fiscale (n. 193 del 22 ottobre 2016) nella quale in sede di conversione dell'art. 6 del suddetto decreto legge, dopo il comma 9, è stato aggiunto il seguente comma 9-ter di seguiot riportato (La legge di conversione è unita in allegato).

"9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore»;"

In attesa di commenti assai più meditati, ad una prima lettura della disposizione, sembrerebbe che sarà possibile per il contribuente, che sia sovraindebitato secondo la legge n. 3/2012 e succ. mod., e che si avvalga della cd. rottamazione dei ruoli, stralciare anche il debito in linea capitale per tributi e contributi, allorchè la proposta medesima sia contenuta in una domanda di omologazione di un accordo di composizione della crisi o di un piano del consumatore, valutati ammissibili ed omologati dal giudice del sovraindebitamento. Nella proposta dovrà essere inserita anche l'istanza di rottamazione per beneficiare gli effetti estintivi previsti dalle legge sulle sanzioni e gli interessi di mora.
A questo punto, manca solo che venga chiarito che l'iva e le ritenute possono essere falcidiate anche nel sovraindebitamento, per ritenere possibile un'applicazione di massa (migliaia e migliaia) della rottamazione delle cartelle ai ccdd. sovraindebitati di Equitalia.
Mi domando se i legislatori hanno capito che cosa significa questa apertura.
Chissà se la sentenza delle sezioni unite della Cassazione sulla falcidiabilità del debito per iva e per ritenute nei concordati senza transazione fiscale, attesa da tempo, si pronuncerà anche su questo tema (applicabilità della falcidia per iva e ritenute anche nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). Non ci resta che aspettare.

Nel frattempo leggo Italia Oggi di oggi a pagina 34 che riporta la notizia di un emendamento approvato in commissione bilancio della Camera secondo cui con la legge di bilancio entrerà in vigore una norma che consentirà lo stralcio dei debiti per iva e per ritenute, anche previdenziali ( di queste non vi era dubbio a mio parere), purchè la proposta di stralcio avvenga in occasione di una domanda di concordato preventivo. Se capisco bene, allora, questa norma della legge di bilancio fa pendant con quella sopra citata (comma 9-ter) relativa al sovraindebitamento, nelle quali si può cogliere un'identità di ratio tra le due novità normative, pur inserite in contesti normativi completamente differenti.

Franco Michelotti


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