Applicazione della norma della ‘prossimità’ nel giudizio di appello
Pubblicato il 30/11/16 09:54 [Doc.2082]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale ordinario di Aosta; sentenza 9-16/11/2016, n. 347/2016, est. De Paola-

Opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – appello – modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 150/2011 – Foro della P.A. (erariale) – sussistenza.

La norma della “prossimità”, dettata per il primo grado dall’art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 (al pari di quanto previsto dall’art. 6 del medesimo D.Lgs.), ha natura “eccezionale” rispetto alle regole generali del rito del lavoro applicabili e, pertanto, in mancanza di un espresso richiamo per il giudizio di appello, non può trovare applicazione in tale giudizio (nel cui ambito deve conseguentemente trovare applicazione la regola generale per i giudizi in cui è parte un’amministrazione dello Stato).

Massima a cura del Dott. Gianluigio Morlini.


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