Nello stalking tra vicini la vittima è sempre credibile
Pubblicato il 30/11/16 10:41 [Doc.2084]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione penale, sez. V, 28 giugno 2016.

Segnalazione e massima a cura del dott. ric. Ciro Cardinale

Atti persecutori - Stalking - Condominio – Processo penale - Valutazione della prova

Nel reato di atti persecutori tra vicini, di cui all'art. 612 bis c.p., le regole dettate dall’art. 192 c. 3 c.p.p., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto il reato di stalking nella condotta del condomino che abbia posto in essere atti concreti tali da esasperare il vicino di casa, inducendolo ad assumere terapie tranquillanti, ad assentarsi dal luogo di lavoro ed a creare nel medesimo uno stato di ansia che gli renda la vita impossibile).


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