Risoluzione del contratto di leasing in data anteriore al fallimento e applicazione dell’art. 1526 c.c.
Pubblicato il 01/12/16 08:34 [Doc.2087]
di Redazione IL CASO.it


Appello Torino, 29 novembre 2016 – est. Angela Labanca

Segnalazione e massime a cura dello Studio legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati

Fallimento – locazione finanziaria – contratto pendente alla data di dichiarazione di fallimento – Applicazione della disciplina di cui all’art. 72 quater l. fall. – Ammissibilità

L’introduzione nell’ordinamento dell’art. 72 quater l. fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, e pertanto l’art. 72 quater l. fall. trova corretta applicazione soltanto quando il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore.


Fallimento – locazione finanziaria – contratto risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento – Applicazione della disciplina di cui 1526 c.c. – Ammissibilità

Nel caso in cui il contratto di leasing traslativo sia stato risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento trova applicazione l’art. 1526 c.c. e l’utilizzatore, riconsegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre al contempo il concedente ha diritto al riconoscimento di un equo compenso per l’uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno.


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