Inammissibile il ricorso per riassunzione depositato con modalità cartacea
Pubblicato il 09/12/16 10:42 [Doc.2129]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Vasto, 28 ottobre 2016. Giudice Salusti.

Procedimento civile – Riassunzione – Deposito con modalità cartacea – Inammissibilità

Il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cartacea dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c.

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