Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting
Pubblicato il 13/12/16 07:11 [Doc.2150]
di Redazione IL CASO.it


Circolare n. 216

OGGETTO:
Estensione dell’erogazione del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o , per fare fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Decreto 1 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016. Disposizioni per l’anno 2016.

SOMMARIO:
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Misura e durata del beneficio
3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting
3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture
4. Presentazione della domanda
5. Variazione e cancellazione della domanda
6. Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia
7. Termini e condizioni per la presentazione delle domande
8. Accoglimento o rigetto della domanda
8.1 Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata
8.2 Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata.
9. Rinuncia al beneficio
10. Monitoraggio

Premessa

La legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’estensione del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b, della legge n. 92/2012 (voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Il contributo è stato previsto in via sperimentale per l'anno 2016, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (art. 1, comma 283, della legge 208/2015).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio relativamente alla predette lavoratrici.

Con la presente circolare si forniscono, quindi, le istruzioni operative relative alle disposizioni in esso contenute.

2. Ambito di applicazione

Possono accedere al beneficio in questione (voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare:

- le coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
- le artigiane ed esercenti attività commerciali;
- le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; infatti l’accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse.

Si ricorda che per le predette categorie di lavoratrici, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo tre mesi entro l’anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (cfr circolare n. 46 del 17 marzo 2006).[1]

Il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma ha fruito in parte del congedo parentale (quindi se la lavoratrice ha già fruito di un mese di congedo parentale, la domanda di beneficio può essere presentata per gli altri due mesi a condizione che al momento della domanda di beneficio sussista la regolarità contributiva sopra specificata).

Si precisa che, al pari del congedo parentale, anche il contributo in questione è concesso in ragione del singolo figlio (e quindi anche per più figli).

Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le seguenti categorie:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Al successivo paragrafo 7 sono specificati i termini e le condizioni di presentazione delle domande per le lavoratrici in argomento.

3 - Misura e durata del beneficio

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher, secondo le modalità di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016, per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (vedi infra par. 3.1).

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia (vedi infra par. 3.2).

Il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting

I voucher (o buoni lavoro) sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni di cui alla citata circolare n. 75/2016, contenente altresì le indicazioni relative alle fasi da seguire nella procedura per l’utilizzo telematico dei buoni lavoro.

In ogni caso le madri dovranno procedere all’appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici (vedi infra par. 8).

La mancata appropriazione o l’appropriazione parziale, entro il termine sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia totale o parziale al beneficio con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale.

3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture

Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto - entro e non oltre il 31 luglio 2017 - da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco gestito dall’Istituto e relativo all’anno 2016.

Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.

Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>concorsi e gare>avvisi.

Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2016.

L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale dell’1 settembre 2016, il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria e sarà erogato, nei termini di legge, a seguito dell’invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente da parte della struttura, della richiesta di pagamento, in cui dovranno essere riportati:

- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice beneficiaria;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2016, gennaio 2017 e così via);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico, sono disponibili nel sito istituzionale www.inps.it nella home page>concorsi e gare>avvisi. In mancanza delle quali l’Istituto non provvederà al pagamento delle predette richieste afferenti alla fruizione dei suddetti servizi all’infanzia.

Le richieste di pagamento dovranno essere intestate all’Istituto. Qualora le richieste siano effettuate mediante emissione di fattura, si ricorda che le fatture stesse dovranno pervenire tramite sistemi di fatturazione elettronica di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (circolare n. 30 del 3 marzo 2014).

Le richieste di pagamento non potranno avere ad oggetto periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi al 31 luglio 2017.

segue...
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20216%20del%2012-12-2016.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1


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