Rapporto tra misure di prevenzione, tutela dei diritti di terzi (creditori) e procedure esecutive individuali
Pubblicato il 15/12/16 08:13 [Doc.2161]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Tivoli, 26 maggio 2016. Giudice Adriana Mazzacane.

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Gabriele Potenza

Opposizione all’esecuzione – Misure di prevenzione ex art. 12 sexies L. 356/92 – Procedure esecutive individuali – Codice Antimafia

Sui beni oggetto di misure di prevenzione e/o sicurezza ai sensi dell’art. 12 sexies, legge n. 356 del 1992 (c.d. confisca allargata), la disciplina dettata dal Nuovo Codice Antimafia è immediatamente applicabile e, di conseguenza, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive da parte dei creditori.


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