Imposta successione erede portatore di handicap
Pubblicato il 16/12/16 09:21 [Doc.2171]
di Redazione IL CASO.it


Sono un disabile riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità. Dopo il decesso di una mia zia, ho ereditato una quota parte di un immobile. Sono previste agevolazioni ai fini dell’imposta di successione?
Stefano P.
L'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (articolo 1, comma 1, Dlgs 346/1990) ed è dovuta dagli eredi e dai legatari (articolo 5, comma 1). Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti (da applicare sul valore complessivo netto dei beni), a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede, con la previsione di specifiche franchigie. In particolare, trovano applicazione le seguenti aliquote e franchigie: 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, con una franchigia di 1 milione di euro; 6% per i fratelli e le sorelle, con una franchigia di 100mila euro; 6% per gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini in linea retta, nonché per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, senza nessuna franchigia; 8% per altri soggetti, senza nessuna franchigia. Nei casi in cui è prevista la franchigia, l’aliquota si applica sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, l’importo della stessa. La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando erede è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/1992. In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede si applichi esclusivamente sulla parte del valore della quota ereditata che supera l’importo di 1,5 milioni di euro (articolo 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).

risponde
Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 15 Dicembre 2016
(www.fiscooggi.it)


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