Denuncia di nuova opera e di danno temuto, distinzione. Consulenza Tecnica d’Ufficio e notizia di reato
Pubblicato il 28/12/16 19:28 [Doc.2231]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Napoli Nord 12 dicembre 2016 – Est. Francesca Sequino

Denuncia di nuova opera (art. 1171 cod. civ.) – Denuncia di danno temuto (art. 1172 cod. civ.) – Criterio discretivo – Sussistenza.

La denuncia di nuova opera postula un facere, cioè l’intrapresa di un quid, nel proprio o nell’altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l’inibizione di tale opera intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all’adozione di determinate cautele, mentre la denuncia di danno postula un non facere, ossia l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere una situazione comportante pericolo, anche potenziale, di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio l’ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest’ultimo. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.) – Espletamento incarico – Notizia di reato – Obbligo denuncia – Sussistenza.

Allorquando il Consulente Tecnico d’Ufficio, nella propria relazione peritale, ponga in rilievo la sussistenza di violazioni edilizie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 361 del Codice Penale e 331, comma 1, del Codice di Procedura Penale, il Giudice deve disporre la trasmissione di copia degli atti di causa, della relazione peritale e del provvedimento con cui accoglie la domanda in questione alla competente Procura della Repubblica, per tutti gli accertamenti, valutazioni e conseguenti determinazioni in merito all’eventuale esercizio dell’azione penale, nei riguardi dei soggetti che saranno ritenuti responsabili. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò


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