Confisca ex d.lgs. 231/2001, fattibilità del piano e accertamento dei diritti dei terzi di buona fede
Pubblicato il 02/01/17 07:12 [Doc.2247]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26329. Pres. Nappi. Rel. Terrusi.

Confisca per equivalente ex d.lgs. 231 del 2001 - Verifica delle ragioni dei terzi – Competen-za del giudice fallimentare – Esclusione

La verifica delle ragioni dei terzi che possono essere di ostacolo all’attuazione della confisca per equivalente di cui al d.lgs. 231 del 2001, al fine di accertarne la buona fede secondo quanto stabilito dalla norma citata, spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare (Cass. Pen., sez. un., 11170/14)


Confisca per equivalente ex d.lgs. 231 del 2001 - Diritti acquisiti dai terzi di buona fede – Requisito della realità – Necessità – Diritti di credito – Esclusione

I diritti acquisiti dai terzi di buona fede, da far salvi rispetto alla confisca ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, sono quelli identificati dal connotato della realità, in rapporto ai beni oggetto di apprensione a tutela delle ragioni dello Stato, non anche i diritti di credito (Cass. Pen., sez. un., 11170/14).


Concordato preventivo - Cessione dei beni - Fattibilità giuridica del piano - Sequestro preventivo di beni ex d.lgs. 231 del 2001 – Cessazione del vincolo cautelare – Competenza del giudice penale

In tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta; ne consegue che quando a carico della società proponente sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato alla confisca secondo il regime di cui al d.lgs. 231 del 2001, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare, in mancanza, restando sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, la proposta va dichiarata senz'altro inammissibile.

Massima a cura di Franco Benassi


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