Sul ricorso per Cassazione in caso di filtro in appello
Pubblicato il 04/01/17 07:12 [Doc.2253]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 13 dicembre 2016 n. 25513 (Pres. Rordorf, rel. Manna)

Pricorso per Cassazione ex art. 348-ter c.p.c. Improcedibilità ex art. 369 comma II n. 2 c.p.c. - Chiarimenti (art. 348-ter c.p.c.)
Il ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., è improcedibile, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove non siano depositate la copia autentica della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, con la relativa comunicazione o notificazione, se anteriore, salvo che la Corte officiosamente rilevi, dal trasmesso fascicolo di ufficio, che lo stesso sia stato proposto nei sessanta giorni dalle menzionate comunicazione o notificazione, ovvero, in mancanza di entrambe, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

E’ escluso che il ricorso per cassazione proposto, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., contro la sentenza di primo grado, debba contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, riferendosi l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., solo agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi di impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato.

Massime a cura di Giuseppe Buffone


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