Corte appello Bologna: responsabilità per la somministrazione di vaccini - Criterio del "più probabile che non"
Pubblicato il 06/01/17 11:31 [Doc.2276]
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In tema di accertamento del nesso causale, in mancanza di una legge di copertura che abbia fondamento scientifico, occorre fare riferimento al criterio del "più probabile che non". L'applicazione di tale criterio comporta, nondimeno, che il calcolo delle probabilità che un evento sia ricollegabile causalmente ad una causa antecedente debba essere fondato non su un criterio generico e meramente "intuitivo", ma sulla applicazione delle regole scientifiche del calcolo probabilistico. Sulla scorta di tale premessa, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un soldato morto di leucemia, insorta, secondo le assunzioni attoree, a seguito della somministrazione (nel corso del servizio militare) di vaccini contententi metalli pesanti (piombo, mercurio, ecc...). Nel rilevare che i metalli pesanti assunti con i vaccini era pari a 801,5 mg e che tale assunzione era di gran lunga inferiore a quella derivante dall'assunzione di cibo (ad es. pesce) o di prodotti farmaceutici di uso comune (Maalox, Aspirina, Vegetallumina, Viamal, ecc...) o di sostanze di altro genere (quali ad es. le polveri sottili dell’ambiente o il fumo di sigaretta, cui peraltro il soldato era abitualmente dedito), la Corte ha ritenuto che fosse più probabile che la modificazione genetica fosse derivata da tali cause e non dalla prima (vaccini).


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