Sulla data certa di atti trattati da fornitori postali privati
Pubblicato il 11/01/17 07:21 [Doc.2282]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26778. Pres. rel. Bernabai.

Data certa – Atti trattati da fornitori postali privati – Esclusione

Le imprese private che, in forza del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE che ha liberalizzato i servizi postali) svolgono l'attività di "fornitore di un servizio postale" possono eseguire "invii postali", cioè curare la trasmissione della corrispondenza - fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi di un’attività d'impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.

La Corte ha quindi affermato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il timbro datario apposto su talune lettere da una società privata, che aveva curato l'inoltro della corrispondenza fra il ricorrente e un terzo, non fosse idoneo a dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2704 c.c., la certezza della data di formazione di tali atti nei confronti del curatore fallimentare, non trattandosi di un fatto equipollente a quelli richiamati in via esemplificativa dalla cennata norma, cioè di una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire "in modo egualmente certo" quando fosse stato formato il documento.

Massima a cura di Franco Benassi


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