Il professionista amministratore del debitore non può attestare il piano di concordato
Pubblicato il 16/01/17 09:00 [Doc.2308]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 607. Rel. Ferro.

Concordato preventivo – Attestazione del professionista – Requisiti – Terzietà – Fattispecie

Già al tempo della sua istituzione, il regime dell'attestatore, benché ambiguo quanto al potere di nomina (se riservato al debitore o all'autorità giudiziaria, relativamente al piano attestato), dava per implicito che la terzietà, la perizia, lo svolgimento di attività professionale di abilitazione ordinistica e la responsabilità integrassero requisiti tutti previsti in via generale e dunque compatibili solo con la natura esterna dell'incarico, il cui conferimento, se anche proveniente dal debitore redigente la domanda di concordato, non avrebbe potuto coincidere con una prestazione assolvibile dallo stesso imprenditore, il quale non può essere considerato terzo rispetto ai creditori nelle asseverazioni contenute in un atto volto a sostituirsi a prime verifiche di veridicità e prognosi su elementi contabili e di progetto ancora riferibili al medesimo autore della proposta, così come del resto lo stesso debitore proponente non è terzo rispetto alla proposta di concordato ed al piano da lui predisposti.

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inammissibile la proposta di concordato perché fondata su attestazione redatta da professionista che era anche amministratore della società proponente.

Massima a cura di Franco Benassi


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