La Ctr concorda senza spiegare: sfugge la logica, sentenza nulla
Pubblicato il 19/01/17 08:47 [Doc.2319]
di Redazione IL CASO.it
Nel processo tributario è ammessa la motivazione che rinvia, in toto, a un altro provvedimento giudiziario, ma le ragioni della decisione devono essere chiare, univoche ed esaustive
Non può dirsi âmotivazioneâ la mera adesione acritica alla sentenza di primo grado da parte del giudice dâappello. Infatti, in base al principio generale per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali vanno motivati, il giudice deve fornire, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide le statuizioni espresse in primo grado sussistendo, in caso contrario, la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
Così ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27500 del 30 dicembre 2016.
Lo svolgimento del processo
LâAgenzia delle Entrate notificava un avviso dâaccertamento ai fini delle imposte dirette nei confronti di una ditta individuale, esercente attività di costruzione.
Lâatto impositivo riguardava la contestazione di un maggior reddito imponibile a seguito della ripresa a tassazione di costi per la fornitura di calcestruzzo, relativi a fatture per operazioni inesistenti.
I documenti fittizi erano emersi nel corso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza nei confronti della società fornitrice del materiale della ditta accertata.
La Commissione tributaria provinciale, dinanzi a cui la ditta ha impugnato lâavviso di accertamento, ha accolto il ricorso.
A seguito di appello da parte dellâAmministrazione finanziaria, anche la Ctr ha accolto le doglianze della società e respinto nel merito le motivazioni dellâufficio.
I giudici hanno avallato la tesi per cui è stato dato rilievo a un verbale della Polizia di Stato, in cui si constatava â a dimostrazione dellâeffettiva realizzazione dellâoperazione asseritamente inesistente â il superamento del âcarico massimo consentito da parte di un autoveicolo di autotrasportoâ e il fatto che lâimpresa âaveva portato a termine i lavori di interconnessione viariaâ.
LâAgenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione in Cassazione, affidando il ricorso a quattro motivi.
I giudici della suprema Corte, accogliendone il principale, hanno deciso per la cassazione della sentenza di secondo grado, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale in diversa composizione.
Il diritto
Con il principale motivo di ricorso, in particolare, lâufficio finanziario ha censurato la sentenza di secondo grado per assoluta mancanza di motivazione, perché la logica con cui la Commissione regionale ha condiviso le statuizioni del primo giudice è âapparente e sostanzialmente inesistenteâ.
Infatti, a dire della parte pubblica, il giudice dâappello si è limitato a riprodurre in maniera semplicistica il testo della sentenza di primo grado, âsenza nulla osservare circa le specifiche censure dellâufficio e omettendo un proprio iter argomentativoâ.
A parere dei giudici di legittimità , il motivo di ricorso dellâAgenzia delle Entrate è fondato perché il testo della sentenza impugnata è costellato di locuzioni con cui il giudice dâappello si è limitato a confermare la correttezza dellâoperato dei giudici di prime cure, riprendendo per intero alcune espressioni della prima sentenza.
Come già affermato dalle sezioni unite della Cassazione (cfr sentenza 642/2015), nel processo tributario è ammessa la motivazione per relationem che rinvia, senza nulla aggiungervi, a un atto di parte o ad altro atto processuale o provvedimento giudiziario, sempreché âle ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili allâorgano giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivoâ.
Ciò posto esiste un principio, costituzionalmente garantito, per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (cfr articolo 111 della Costituzione), che implica lâobbligo da parte del giudice di fornire, anche in maniera sintetica, âle ragioni per cui le altrui tesi sono seguite, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazioneâ.
Nel caso in esame, i giudici di legittimità , confermando la tesi dellâufficio finanziario, hanno rilevato come i numerosi rimandi e citazioni e le molteplici espressioni di condivisione presenti nella sentenza di secondo grado denotassero la mancanza dei necessari sviluppi argomentativi.
Nella pronuncia impugnata non solo è assente qualsiasi indicazione dellâatto di appello dellâufficio, non riportato neanche sommariamente, ma manca la benché minima indicazione delle ragioni per cui si è ritenuto condividere la tesi dei primi giudici, ârendendosi impossibile apprezzare lâiter logico-giuridico posto a fondamento del rigetto dei motivi stessiâ.
Da qui, la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Emiliano Marvulli
pubblicato Martedì 17 Gennaio 2017
(www.fiscooggi.it)
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