Sulla distribuzione dellâonere probatorio tra correntista e banca
Pubblicato il 18/01/17 08:23 [Doc.2323]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura del Prof. Avv. Giuseppe DâElia
Appello Milano 5 gennaio 2017 - Pres. R. Mesiano - Rel. C. DâAnella
Contratto di conto corrente bancario â Saldo debitore â Ripetizione dellâindebito â Onere probatorio â Estratti conto â Saldo zero.
La banca, che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, se contestato dal correntista, ha lâonere, a norma dellâart. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto; in mancanza della documentazione completa, il credito derivante dal saldo debitore si determina sulla base del cosiddetto âsaldo zeroâ, che riconduce a zero il primo saldo disponibile.
Il correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione dellâindebito, ha lâonere, a norma dellâart. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il suo credito; in mancanza della documentazione completa, il credito del correntista è ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile.
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