Sulla distribuzione dell’onere probatorio tra correntista e banca
Pubblicato il 18/01/17 08:23 [Doc.2323]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura del Prof. Avv. Giuseppe D’Elia

Appello Milano 5 gennaio 2017 - Pres. R. Mesiano - Rel. C. D’Anella

Contratto di conto corrente bancario – Saldo debitore – Ripetizione dell’indebito – Onere probatorio – Estratti conto – Saldo zero.

La banca, che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, se contestato dal correntista, ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto; in mancanza della documentazione completa, il credito derivante dal saldo debitore si determina sulla base del cosiddetto “saldo zero”, che riconduce a zero il primo saldo disponibile.

Il correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito, ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il suo credito; in mancanza della documentazione completa, il credito del correntista è ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile.


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