Crisi da sovraindebitamento, voto del creditore ipotecario e applicazione dellâart. 177 l.f.
Pubblicato il 19/01/17 11:37 [Doc.2334]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Danta Maria Capua Vetere, 17 gennaio 2017.
Segnalazione e massima a cura dellâAvv. Nicola Di Benedetto
Omologazione dellâaccordo con i creditori â Voto favorevole ai fini del raggiungimento della maggioranza - Applicazione in via analogica dellâart. 177, comma 3, L.F.
Il creditore ipotecario non integralmente soddisfatto ha diritto ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito stralciata. Alla procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (accordo con i creditori), si applica, in via analogica, lâart. 177, comma 3, L.F., per quanto compatibile.
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