Crisi da sovraindebitamento, voto del creditore ipotecario e applicazione dell’art. 177 l.f.
Pubblicato il 19/01/17 11:37 [Doc.2334]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Danta Maria Capua Vetere, 17 gennaio 2017.

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Nicola Di Benedetto

Omologazione dell’accordo con i creditori – Voto favorevole ai fini del raggiungimento della maggioranza - Applicazione in via analogica dell’art. 177, comma 3, L.F.

Il creditore ipotecario non integralmente soddisfatto ha diritto ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito stralciata. Alla procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (accordo con i creditori), si applica, in via analogica, l’art. 177, comma 3, L.F., per quanto compatibile.


© Riproduzione Riservata