Azioni Veneto Banca e ripartizione della competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale delle Imprese
Pubblicato il 25/01/17 08:37 [Doc.2359]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Perugia, 4 maggio 2016. Giudice Moggi.
Segnalazione dellâ Avv. David Giuseppe Apolloni e dellâAvv. Simona Batori
Acquisto azioni Veneto Banca - Competenza per materia â criteri per la determinazione della competenza â criterio della domanda
In relazione ad un acquisto di azioni Veneto Banca, il criterio per la determinazione della competenza va fissato in base non solo allâoggetto della domanda proposta dallâattore, ma anche ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalla loro fondatezza, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, salvo che la prospettazione dei fatti fornita dallâattore sia artificiosa, cioè finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge, o prima facie infondataâ.
Acquisto azioni Veneto Banca - Normativa in tema di intermediazione finanziaria â Violazione â Articolo 3 comma 2 lett. b) D.Lgs 27 giugno 2003 n. 168 â inapplicabilitÃ
In relazione ad una ipotesi di acquisto di azioni Veneto Banca, quando la domanda si fonda sulla violazione della normativa in tema di intermediazione finanziaria e quindi sullâesistenza di un rapporto tra risparmiatore ed intermediario finanziario, la controversia non rientra nel disposto dellâarticolo 3 comma 2 lett. b) D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, che, nel fare riferimento ai âprocedimenti â¦. B) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerentiâ, riguarda comunque rapporti societari, ovvero problematiche attinenti al rapporto tra socio e società o tra soci allâinterno della società .
Intermediazione finanziaria â rapporto tra intermediario finanziario e consumatore ââ competenza per territorio - foro del consumatore â applicabilitÃ
Nel caso di acquisto di azioni Veneto Banca deve essere rigettata lâeccezione di incompetenza territoriale articolata dalla banca ai sensi dellâart. 19 c.p.c., poichè nella controversia tra cliente retail e istituto di credito deve applicarsi il c.d. foro del consumatore. Infatti, a fronte della prospettazione attorea, nella quale la domanda ha ad oggetto un contratto tra un cliente-consumatore ed un istituto di credito-professionista deve essere ritenuto competente il giudice del luogo ove il consumatore ha la residenza o il domicilio.
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