La convocazione dell'assemblea dei condomini può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo
Pubblicato il 01/02/17 08:18 [Doc.2394]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2017, n.335.

Condominio – Assemblea -Convocazione - Fattispecie

La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e può essere provata anche da univoci elementi dai quali risulti che ciascun condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia.

Nel caso di specie, non si trattava di stabilire se l'avviso di convocazione (firmato dal socio accomandante invece che dal socio accomandatario della società amministratrice del condominio) avesse raggiunto il proprio scopo di rendere edotto i condomini della data, dell'ora e dell'ordine al giorno dell'assemblea, ma di stabilire se la convocazione dell'assemblea provenisse dall'amministratore condominiale, vale a dire dall'unico soggetto, oltre ai singoli condomini, titolare del potere di convocazione ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c.

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